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Definisci terrorista.

di
Maria Giulia Molinaro Vitale
Maria Giulia Molinaro Vitale

Dottoranda all'ultimo anno in sociologia con tesi sulla militarizzazione della polizia nelle proteste e la criminalizzazione dei manifestanti. Giornalista freelance specializzata in conflitti con una grande passione per la musica irlandese, il volontariato, il beach volley e il windsurf

2 settembre 2026

Come ha fatto Autistici/Inventati a finire nella lista delle Foreign Terrorist Organizations?

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Il 26 agosto Washington ha allargato la sua lista dei cattivi, inserendo nell’elenco delle organizzazioni terroristiche straniere preferite anche Palestine Action, il gruppo britannico che da anni prende di mira le fabbriche d'armi legate a Israele; Masar Badil, movimento palestinese transnazionale; e Autistici/Inventati, un piccolo collettivo digitale italiano che fornisce hosting sicuro e comunicazioni criptate ad attivisti di sinistra. Le conseguenze dell’essere etichettati come “terroristi globali” dagli USA sono immediate e molto severe: beni congelati, rapporti d'affari vietati con cittadini ed enti statunitensi, isolamento finanziario totale, impossibilità di entrare nel paese.

Ad aggravare la situazione c’è il commento del segretario di Stato Marco Rubio, che ha parlato di «una guerra dell'estrema sinistra alla nostra civiltà», mettendo così nero su bianco che la lotta di cui si stanno facendo condottieri non è volta alla sicurezza nazionale, o dei cittadini statunitensi, o della democrazia, ma alla sicurezza del loro potere messo in discussione da più o meno piccole organizzazioni che minano (metaforicamente) il sistema dal basso. Sulla problematicità dell’essere nominati organizzazione terroristica globale si sono espressi in molti, ma non si può continuare a raschiare solo la superficie del problema: bisogna andare più a fondo, nella definizione di “terrorista”. Ciò è già evidentemente complicato dal fatto che non esiste una definizione giuridica globale condivisa tra paesi su cosa sia un terrorista o un atto terroristico, e questo è anche il motivo per cui ogni paese ha le sue personali liste di terroristi sia domestici che globali.

Negli Stati Uniti

Da quando esiste una politica antiterrorismo strutturata — cioè dal 1996, con l'Antiterrorism and Effective Death Penalty Act — la decisione di chi sia "terrorista" e chi no non spetta a un tribunale, ma al Segretario di Stato, che è un organo politico. Basta un atto amministrativo, corredato da un fascicolo che può contenere informazioni di intelligence non verificabili pubblicamente, e un'organizzazione entra in una lista che ne blocca l'esistenza economica. Non c’è un processo, né uno standard probatorio penale, quello dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" e dell’”innocente fino a prova contraria” che protegge chiunque venga accusato di un reato in un'aula di tribunale. Basta la parola del potere esecutivo.

Riguardo Autistici/Inventati, il comunicato del Dipartimento di Stato dice che il collettivo sarebbe «un nodo centrale nella guerra dell'estrema sinistra contro la nostra civiltà». Per quanto a effetto e forse per alcuni condivisibile, questa è una frase da editoriale, non da atto amministrativo. Eppure, è quella frase — non una sentenza, non un'istruttoria giudiziaria — a giustificare il congelamento dei beni di un'organizzazione che, fino a prova contraria, offre principalmente un servizio: hosting e posta elettronica sicura. La domanda che ci si dovrebbe fare non è se Autistici/Inventati abbia mai avuto rapporti, anche involontari, con reti più radicali — la domanda è se basti questo, da solo, a farne un'entità "terroristica" al pari di chi pianifica e compie attentati.

Talvolta il termine “terrorista” dipinge qualcosa di così malvagio che addirittura permette agli stati di andare oltre la legge e prendere misure drastiche e straordinarie in nome della sicurezza nazionale (espressione, anche questa, molto ambigua). Invece, in uno stato di diritto degno di questo nome, è proprio in queste situazioni di estrema gravità che la legge dovrebbe dimostrare la sua forza e la sua vocazione morale, facendo giustizia con chi quella legge sembra non volerla e non rispettarla. Tuttavia, così non è.

Un dibattito globale

Qui si tocca il nervo scoperto dell'intera architettura antiterrorismo contemporanea: la definizione di terrorismo, ovunque nel mondo, è meno solida di quanto sembri. Questo è un dato strutturale, riconosciuto persino dalle istituzioni internazionali. Nonostante decenni di negoziati alle Nazioni Unite, non esiste ancora una definizione condivisa e vincolante di terrorismo a livello globale. Il progetto di una Convenzione Onnicomprensiva sul Terrorismo Internazionale è bloccato dal 1996, arenato proprio sul nodo più delicato: dove finisce la resistenza legittima contro un'occupazione militare, e dove comincia il terrorismo?

Si potrebbe pensare che i paesi con una tradizione giuridica più solida — l'Italia, il Regno Unito — abbiano risolto il problema scrivendo definizioni più precise. L’assunzione è corretta, ma solo in parte. L'articolo 270-sexies del codice penale italiano definisce le “condotte con finalità di terrorismo" come quelle capaci di arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale, compiute per intimidire la popolazione, costringere i poteri pubblici a un'azione o un'astensione, o destabilizzare le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di uno Stato (o di un’organizzazione internazionale). Per quanto riguarda il Regno Unito, la Section 1 del Terrorism Act 2000 è altrettanto articolata: uso o minaccia di violenza grave, danno alla proprietà, pericolo per la vita o per la sicurezza pubblica, con l'intento di influenzare un governo o intimidire il pubblico per un fine politico, religioso o ideologico.

Sono definizioni scritte con cura. Ma la cura del linguaggio giuridico non basta a eliminare l'ambiguità di fondo, perché espressioni come «intimidire il pubblico» o «destabilizzare le strutture politiche» restano concetti aperti, che un giudice — o, peggio, un funzionario di polizia sul campo — può interpretare in modo estensivo. In Italia, per esempio, la stessa cornice normativa che punisce l'associazione con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.) convive con un sistema parallelo di liste e sanzioni finanziarie decise a livello europeo, in attuazione di risoluzioni Onu: un doppio binario in cui la qualificazione penale, affidata alla magistratura con le sue garanzie, si accompagna a un canale amministrativo molto più rapido e molto meno trasparente. Ed è esattamente questo doppio binario — giudiziario da un lato, politico-diplomatico dall'altro — a rendere la categoria "terrorismo" così scivolosa: la stessa parola copre procedure completamente diverse quanto a garanzie, prove richieste e possibilità di difesa.

Un uso arbitrario della legge

È esattamente questo che documenta la studiosa britannica Sarah Pickard nel suo libro Politics, Protest and Young People, uno dei testi più citati sulla criminalizzazione del dissenso giovanile in Gran Bretagna. Pickard non contesta la lettera della Section 1, bensì l'uso pratico che ne è stato fatto. Racconta, per esempio, la storia della Section 44 dello stesso Terrorism Act 2000: una norma che autorizzava la polizia a fermare e perquisire chiunque, senza bisogno di un sospetto ragionevole che un atto di terrorismo fosse in corso o imminente. Per anni quel potere è stato usato — sistematicamente, documenta Pickard — contro manifestanti pacifici, non contro presunti terroristi. Nel 2010 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato quel potere incompatibile con la Convenzione europea, perché privo di garanzie sufficienti a proteggere la libertà di espressione e di riunione. L'allora ministra dell'Interno, Theresa May, fu costretta ad abrogarlo.

C'è di più. Pickard documenta come il movimento Occupy London, che occupò pacificamente la City tra il 2011 e il 2012, sia stato classificato come "estremismo interno" in un documento sull’antiterrorismo della London Metropolitan Police come minaccia da monitorare con gli stessi strumenti riservati al terrorismo. L’autrice cita un passaggio durissimo di Liberty, storica organizzazione britannica per i diritti civili. La legislazione antiterrorismo recente, scrive Liberty, è «pericolosamente troppo ampia» e ha colpito soprattutto manifestanti pacifici e minoranze etniche, includendo perfino il potere di vietare organizzazioni politiche non violente — una forma, di fatto, di censura di Stato. Il filo che lega Londra 2010 e Washington 2026 è più solido di quanto sembri a prima vista. In entrambi i casi non è il testo della legge, in sé, a essere manifestamente ingiusto: è la distanza tra ciò che la norma dice sulla carta e il potere discrezionale di chi la applica — un ministro, un funzionario, un Segretario di Stato — a produrre l'arbitrarietà. Una definizione può essere scritta con precisione lessicale impeccabile e restare, nella sostanza, un contenitore politico: pronto a includere chi la storia, o gli interessi del momento, decidono di farci entrare. Non è un caso che la stessa organizzazione, nel tempo, possa cambiare status a seconda di chi la giudica e di quando lo fa. Gruppi coinvolti in lotte anticoloniali sono stati "terroristi" per una potenza occidentale e "movimenti di liberazione" per un'altra. Fasi diverse della storia irlandese hanno visto la stessa sigla, l'IRA, oscillare tra le due categorie a seconda del contesto diplomatico.

Oggi questo dilemma si ripropone, aggiornato, nel caso di Autistici/Inventati. Un collettivo che offre servizi digitali — non armi, non esplosivi, non addestramento — finisce nella stessa lista di un gruppo che compie sabotaggi materiali contro infrastrutture industriali. La logica sottostante non è più il fatto specifico, verificato e provato, ma l'appartenenza presunta a un ecosistema politico che qualcuno, dall'alto, ha deciso di etichettare come nemico. È esattamente il meccanismo che Pickard descrive per la Gran Bretagna di dieci anni fa, applicato oggi su scala transnazionale, con conseguenze finanziarie immediate e senza il filtro di un processo. Non va dimenticato, del resto, che designazioni di questo tipo hanno effetti anche fuori dal territorio americano. Le banche europee, per prudenza, tendono a interrompere in automatico ogni rapporto con soggetti inseriti nella lista dei "Specially Designated Global Terrorists", anche quando non esiste alcun obbligo giuridico di farlo nel proprio ordinamento: il rischio reputazionale e finanziario di intrattenere rapporti con un'entità sanzionata da Washington è semplicemente troppo alto. È così che un atto amministrativo firmato a Washington produce, di fatto, gli stessi effetti pratici di una condanna, senza che nessun giudice europeo abbia mai valutato le prove. La designazione diventa esecutiva prima ancora di essere discussa, e la difesa — quando esiste — arriva sempre dopo il danno.

Il punto non è negare che esistano organizzazioni autenticamente terroristiche — esistono, e le definizioni giuridiche servono, in linea di principio, proprio a distinguerle dal resto. Il punto è che quella distinzione, nella pratica, viene tracciata sempre più spesso da un attore politico, non da un giudice, e sempre più spesso contro obiettivi — attivisti, collettivi digitali, movimenti di protesta — che con la violenza organizzata hanno poco o nulla a che fare. Finché la parola "terrorismo" resterà uno strumento nelle mani di chi ha un potere da difendere, più che una categoria giuridica accertata caso per caso, ogni nuova lista pubblicata continuerà a sollevare la stessa domanda: chi decide, davvero, dove finisce il dissenso e comincia il crimine?