Gas CS, il Viminale non sa (e non vuole sapere)
Bologna smaschera il vuoto normativo sui lacrimogeni, ma la situazione potrebbe essere molto più grave
Contributo e immagini di Maria Giulia Molinaro Vitale
Nel giro di pochi giorni sono state rese note due notizie di particolare gravità, riconducibili al medesimo tema. La prima riguarda il tifoso rimasto gravemente ferito alla testa durante gli scontri connessi al derby Torino-Juventus del 24 maggio scorso. Nel corso delle indagini volte a identificare l'oggetto contundente che ne ha determinato una settimana di coma indotto e la necessità di un intervento chirurgico alla calotta cranica, gli inquirenti hanno accertato che non si trattava, come inizialmente ipotizzato, di un sasso o di una bottiglia lanciati da un tifoso, bensì di un candelotto di alluminio di gas lacrimogeno esploso da un agente di polizia ad altezza d'uomo.
La seconda notizia, di ancor maggiore gravità, proviene da Bologna, dove la Procura, nell'ambito delle indagini sul noto caso della studentessa Lince, che ha perso un occhio a causa dello stesso tipo di candelotto sparato con analoga modalità impropria, ha richiesto al Viminale i regolamenti ministeriali relativi all'impiego dei fucili ad aria per il lancio di gas lacrimogeno. Il Ministero dell'Interno ha risposto dichiarando di non aver mai predisposto una simile regolamentazione.
Una necessaria premessa storica
«Secondo l'ordine di classificazione normativa gli "aggressivi chimici" sono la terza categoria di armi da guerra. La giurisprudenza annovera in questa categoria tutte le sostanze gassose, liquide o solide, che, diffuse nell'area e sparse sulle acque o sul terreno, producono negli esseri viventi lesioni anatomico-funzionali di varia natura, tali da compromettere, in via definitiva o solo anche temporanea, l'integrità dell'organismo umano. […] L'uso della miscela a base di CS, una vera e propria arma da guerra in quanto arma chimica, pone diversi interrogativi circa la sua legittimità, sia sul versante del diritto internazionale, che su quello del diritto interno».
L'impiego del gas lacrimogeno contro la popolazione civile fu introdotto in Italia durante il ventennio fascista, in linea con quanto avveniva nel resto dell'Occidente, nonostante l'embargo allora vigente sul Paese, mentre l'attuale tipologia di gas venne introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1991, n. 359, durante il settimo governo Andreotti. Il gas CS costituisce un'arma chimica di notevole potenza, il cui utilizzo bellico è vietato dal Protocollo di Ginevra del 1925.
Concepita in Francia durante la Prima guerra mondiale, sperimentata su manifestanti francesi e successivamente impiegata per la prima volta in trincea contro le truppe prussiane, tale arma venne in seguito venduta a numerosi eserciti, tra cui quello statunitense. Fu proprio negli Stati Uniti che, circa un decennio dopo l'introduzione del divieto internazionale, si affermò la prassi di impiegare il gas contro la popolazione civile non coloniale (nei territori coloniali il suo utilizzo era già consolidato da tempo). Tale scelta trovò origine nel fatto che l'esercito statunitense disponeva di ingenti scorte dell'arma accumulate durante il conflitto e, a seguito del divieto sancito a Ginevra, dovette trovarne un impego alternativo. Il generale Amos Fries promosse pertanto un'ampia campagna promozionale interna volta a diffondere l'arma presso i dipartimenti di polizia locali e le agenzie di sicurezza private, presentandola come strumento umano e scientificamente fondato per il controllo dei disordini pubblici. Si tratta di uno dei numerosi esempi di militarizzazione delle forze dell'ordine, generalmente presentata come processo di professionalizzazione e tecnicizzazione.
La differenza tra la vecchia e la nuova formulazione del gas risiede nella composizione chimica. Il gas CN, di più risalente impiego, risultava meno potente ma maggiormente tossico e volatile, mentre il gas CS, introdotto in Italia nel 1991 ma già utilizzato all'estero a partire dagli anni Sessanta, presenta un potere irritante fino a dieci volte superiore e produce effetti immediati sul soggetto colpito. Trattandosi di una polvere finissima, esso si deposita su ogni tipo di superficie e può riattivarsi anche a distanza di giorni, a differenza del gas CN, che si disperdeva nell'arco di pochi minuti. Il passaggio della polizia al gas CS ha risposto all'esigenza di disporre di un'arma capace di neutralizzare istantaneamente i manifestanti, senza tuttavia risolvere la problematica relativa agli infortuni e ai danni permanenti derivanti dal suo impiego, i quali, se oggi non sono più riconducibili unicamente alla pericolosità intrinseca del gas, risultano comunque determinati da un uso improprio o sproporzionato dell'arma o della sostanza stessa.
Qual è, dunque, il problema?
Dal quadro che si sta delineando con le notizie sulla risposta del Viminale, emergerebbe che le forze di polizia italiane facciano uso di strumenti potenzialmente letali contro i cittadini senza che esista una disciplina scritta che ne definisca con precisione le modalità e le circostanze di impiego. Tale rilievo, per quanto fondato sotto il profilo formale, risulta, alla luce della pur breve ricostruzione storica sopra esposta, riduttivo rispetto alla reale complessità della questione.
Ai sensi della normativa italiana, le forze di polizia non possono avvalersi di strumenti offensivi o di coercizione in assenza di una specifica autorizzazione. La liceità dell'uso della forza si fonda su leggi dello Stato e su regolamenti ministeriali, e non sul singolo manuale operativo. L'impiego delle armi, così come di altri strumenti di coazione quali il taser o lo spray al peperoncino, è disciplinato dall'articolo 53 del Codice Penale, il quale ne sancisce la legittimità esclusivamente qualora il pubblico ufficiale sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza. È inoltre necessario che ogni arma o strumento di difesa sia espressamente ricompreso nella dotazione ufficiale mediante decreto del Ministero dell'Interno o specifiche tabelle dipartimentali, e che gli operatori abbiano completato un addestramento specifico prima di poterne disporre in servizio.
È a questo punto che la vicenda assume connotati più complessi. Secondo quanto riferito da Radio Onda d'Urto, il Viminale avrebbe ammesso l'assenza di una direttiva o di un protocollo scritto relativo all'impiego dei lacrimogeni. Il Ministero dell'Interno avrebbe pertanto riconosciuto che la gestione di tali strumenti si fonda sull'addestramento pratico e sulla consuetudine operativa, piuttosto che su un protocollo formalizzato o su un manuale tecnico d'impiego adottato dal Ministero medesimo.
Come può spiegarsi tale contraddizione normativa?
L'incongruenza tra l'obbligo di legalità e l'assenza di un manuale ministeriale trova fondamento in un preciso impianto burocratico, secondo cui l'arma è legale mentre il suo utilizzo resta discrezionale. I dispositivi quali il gas CS e i relativi fucili lanciagranate risultano regolarmente approvati e iscritti nelle tabelle delle dotazioni logistiche dei reparti mobili. L'arma in sé è dunque pienamente legale; tuttavia, la decisione relativa al suo effettivo impiego è rimessa alla discrezionalità tecnica del funzionario responsabile dell'ordine pubblico presente sul luogo, nel rispetto dei generali principi di proporzionalità e necessità sanciti dal Codice Penale. Per quanto concerne l'azione del singolo agente, anch'essa è affidata al buon senso e alla valutazione contestuale, sulla base di quanto appreso durante il percorso addestrativo.
In questo quadro emergono due aspetti di particolare rilievo. Il primo riguarda il fatto che l'addestramento tende spesso a concentrarsi sull'arma e sulle relative modalità di utilizzo, trascurando la formazione del giudizio e del discernimento degli operatori, che, nella sua volatilità e inaffidabilità, sembra essere uno dei pilastri della democrazia italiana. Il secondo aspetto attiene all'esistenza, in Italia, di manuali. Istruzioni e regole sull’utilizzo dell’arma in Italia esistono, sotto forma di dispense secretate, utilizzati nell'ambito dell'addestramento ma non redatti né, presumibilmente, formalmente approvati dal Ministero, e destinati a rimanere all'interno del processo formativo senza assurgere al rango di direttive ministeriali vere e proprie.
La criticità è evidente: non trattandosi di un regolamento vincolante adottato per decreto, la violazione delle prassi addestrative non configura automaticamente la violazione di un protocollo ministeriale, con conseguente difficoltà nell'accertamento delle responsabilità penali dei singoli agenti e con un effetto, di fatto, di attenuazione della loro responsabilità, giacché la violazione di un decreto ministeriale costituirebbe un illecito ben più grave rispetto al mancato rispetto degli insegnamenti ricevuti in addestramento.
Se non esiste un decreto ministeriale che ne disciplini l'uso, da quali fonti derivano dunque le informazioni impiegate per l'addestramento?
Sebbene le dispense relative alla formazione in materia di ordine pubblico in Italia siano secretate, occorre considerare che il know-how relativo ad armi, tecniche e strategie viene condiviso tra i Paesi alleati, in ambito europeo, NATO e delle Nazioni Unite. È verosimile che le dispense in uso presso i reparti mobili italiani costituiscano una sintesi tra i manuali d'istruzione dell'arma, testi redatti da esperti del settore e manuali d'ingaggio adottati da altri Paesi o organizzazioni internazionali, integrati dall'esperienza operativa maturata sul campo dagli agenti italiani, elemento ritenuto fondamentale nel percorso addestrativo.
Ai corsi in materia di ordine pubblico partecipano peraltro anche Interpol ed Europol, che inviano propri istruttori rispettivamente a livello globale ed europeo, a conferma della natura ampiamente internazionale della formazione in materia di ordine pubblico. Sulla base delle informazioni rese pubbliche nei Paesi alleati è possibile ricostruire, con ragionevole approssimazione, i contenuti dell'addestramento impartito agli agenti italiani, tra cui la prescrizione secondo cui il lancio del gas lacrimogeno debba essere effettuato verso l'alto.
Lo Stato non risulterebbe maggiormente tutelato dall'adozione di un decreto ministeriale che definisse con chiarezza le regole d'ingaggio?
Qualora il Viminale stabilisse una regola del tipo «è tassativamente vietato l'uso qualora la folla non disponga di una via di fuga superiore a X metri», e tale regola venisse violata su ordine del funzionario responsabile, la Procura potrebbe procedere nei confronti dell'intera catena di comando, sancendo per l’ennesima volta la violenza sistemica su cui si regge lo Stato e il fallimento delle istituzioni di polizia delle democrazie. Il mantenimento delle regole nell'ambito della prassi addestrativa e del giudizio discrezionale di funzionari e operatori lascia invece ampi margini di ambiguità difensiva nei procedimenti giudiziari, riducendo sensibilmente la possibilità di una condanna a carico dell'istituzione.
Non a caso, nel caso di Torino, lo Stato si è costituito parte civile, discostandosi dall'agente che aveva formato e a cui aveva fornito l'arma in questione. Va inoltre osservato che, qualora i protocolli recepissero in maniera rigorosa la normativa internazionale e i pareri medici relativi agli effetti collaterali del gas CS in spazi semichiusi o in condizioni di vento contrario, l'arma risulterebbe di fatto inutilizzabile nella maggior parte dei contesti urbani italiani.
In sintesi, la risposta fornita dal Viminale alla Procura di Bologna sembra configurarsi come una scelta di convenienza strategica, orientata all'esonero di responsabilità: risulta infatti preferibile ammettere una grave lacuna amministrativa piuttosto che consegnare alla magistratura un documento vincolante, che potrebbe essere utilizzato quale parametro di valutazione della gestione dell'ordine pubblico in Italia o quale elemento a carico dei vertici della catena di comando.
Un’ultima prova
Vi è un ulteriore elemento che rende ancor più singolare l'assenza di un regolamento ministeriale relativo al gas CS. Le forze di polizia italiane organizzano corsi di formazione in materia di gestione dell'ordine pubblico. Oltre alle missioni NATO, quale quella condotta a Erbil, in Iraq, dove personale italiano opera in qualità di istruttore per le forze di polizia locali, esiste un documento reperibile in rete che testimonia una competenza ben maggiore di quanto si potrebbe immaginare.
Si tratta del documento intitolato Less than Lethal Weapons, una dispensa di 49 pagine dedicata al public order management, redatta dalle Nazioni Unite per la formazione dei caschi blu. Il documento contiene fotografie illustrative relative alle modalità di impugnatura e di puntamento delle armi, tra cui il fucile ad aria per il lancio di gas lacrimogeno, e la persona ritratta risulta chiaramente identificabile come un carabiniere.
Da ulteriori approfondimenti emerge che l'Italia ospita, a Vicenza, il CoESPU (Center of Excellence for Stability Police Units), un centro gestito dall'Arma dei Carabinieri che costituisce il punto di riferimento mondiale delle Nazioni Unite per la formazione dei caschi blu e delle polizie internazionali in materia di gestione dell'ordine pubblico e di impiego di armi non letali e meno letali.
L'Arma dei Carabinieri dispone dunque di una propria dottrina addestrativa e di manuali interni per la formazione, ed è essa stessa impegnata nell'insegnamento delle proprie competenze in materia di gestione dell'ordine pubblico ad altri Paesi. Ciò induce a ritenere che i manuali-collage sopra menzionati siano riconducibili più alle polizie straniere che a quelle italiane.
In conclusione, si registra la presenza di una normativa che consente l'impiego del gas lacrimogeno da oltre trent'anni, il quale è lo strumento più frequentemente utilizzato dalle forze di polizia nella gestione degli scontri, unitamente a un know-how su tale arma talmente strutturato da consentire finanche l'insegnamento ai caschi blu.
Ciononostante, permane l'assenza di un regolamento ministeriale in materia. Alla luce delle considerazioni sviluppate, quanto viene talvolta liquidato, con tono goliardico, come manifestazione della consueta inefficienza amministrativa italiana, sembra configurarsi piuttosto come una scelta deliberata, finalizzata a garantire l'inattaccabilità di un'istituzione che meriterebbe una profonda riforma strutturale, nonché a fornire una forma di tutela giudiziaria agli operatori di polizia.
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FONTI
Nicola Canestrini, Armi chimiche e libera manifestazione del pensiero: cenni di diritto internazionale e di diritto interno, Canestinilex.it, Studio legale Canestrini, 2003.
U.S. Marine Corps, MTTP for the Tactical Employment of Nonlethal Weapons (NLW), www.adtdl.army.mil, Air Force Distribution, 2003
Alberto Francini, L’uso legittimo delle armi (come causa oggettiva di esclusione del reato – art.53 c.p.), www.questure.poliziadistato.it
ONU, Public Order Management – Less Than Lethal Weapons, UN Peacekeeping PDT Standards for Formed Police Units, 2015
Bernd Burger, Tamara D. Herold, Ryan Lee, Public Order Policing. A Professional’s Guide to International Theories, Case Studies, and Best Practices, Springer, 2023
Gianfranco Martiello, I limiti penali dell’uso della forza pubblica: una indagine di parte generale, Edizioni ETS, 2019